Art. 2.

      1. Il franchising può essere dei seguenti tipi:

          a) franchising di produzione, in cui l'affiliante è un'impresa industriale che, al fine di assicurare uno sbocco alla produzione, commercializza i propri prodotti attraverso affiliati raggruppati sotto una comune immagine di marca;

          b) franchising di distribuzione, in cui l'affiliante opera un assortimento di prodotti, che egli seleziona presso fornitori e produttori esterni, che acquista e inserisce nel proprio stock, mettendoli a disposizione degli affiliati;

          c) franchising di servizi, in cui l'affiliato non vende alcun prodotto, ma fornisce la prestazione di servizi concepiti, elaborati, messi a punto e sperimentati dall'affiliante.

 

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      2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge il franchising industriale e il franchising di distribuzione all'ingrosso di prodotti.